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Compatibilità Professionale

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L’ATTIVITÀ DEL COMMERCIALISTA RISPETTO A QUELLA DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL’OFFERTA FUORI SEDE, A QUELLA DEL CONSULENTE FINANZIARIO AUTONOMO E ALLA PRESTAZIONE DI DETERMINATI SERVIZI AGGIUNTIVI DI FORMAZIONE E ASSISTENZA IN MATERIA FINANZIARIA.

Il primo aspetto riguarda la possibilità per un dottore commercialista, di svolgere nei confronti della propria clientela un’attività di consulenza in materia di investimenti di cui all’art. 1 comma 5-septies del dlgs. 24 febbraio 1998, n.58 (TUF) in qualità di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.

Il secondo aspetto concerne la possibilità per un dottore commercialista, di svolgere nei confronti della propria clientela un’attività di consulenza in materia di investimenti di cui all’art. 1 comma 5-septies del dlgs. 24 febbraio 1998, n.58 (TUF), previa iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari («Albo OCF») nella sezione relativa ai consulenti finanziari autonomi.

Il terzo concerne invece la possibilità che un dottore commercialista fornisca alla propria clientela determinati servizi aggiuntivi di formazione e assistenza legati alle scelte in materia di investimenti finanziari.

Al fine di dare compiuta e precisa risposta alle tre attività appare opportuno svolgere una breve introduzione della normativa di riferimento per poi inquadrare al suo interno i casi prospettati e vagliarne la fondatezza dal punto di vista giuridico e, conseguentemente, le possibilità di attuazione.

Della compatibilità dell’esercizio della professione di dottore commercialista con l’esercizio dell’attività di consulenza in materia di investimenti

Quella del dottore commercialista è un’attività professionale il cui esercizio è riservato ai soggetti dotati di “riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d’impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie e amministrative” e iscritti nell’apposito Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (d’ora innanzi I’“Albo”) disciplinato dal d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 (d’ora in poi il “Decreto”).

Come tutte le professioni intellettuali riservate e soggette a iscrizione presso un albo professionale, anche l’attività di dottore commercialista comporta delle incompatibilità con l’esercizio o di altre attività e/o professioni il cui svolgimento non può essere ammissibile una volta che un soggetto sia iscritto all’ Albo.

Infatti, all’art. 4 del Decreto sono indicate nel dettaglio tutte le professioni o attività il cui svolgimento è incompatibile con l’attività di dottore commercialista iscritto all’ Albo, in particolare, per quanto di nostro interesse ai fini della redazione del presente parere, giova evidenziare come al comma 1 del medesimo art. 4 si statuisca che “L’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l’esercizio, anche non prevalente, né abituale: […]

e) dell’attività di promotore finanziario”.

Alla luce di tale norma, è dunque preclusa ai dottori commercialisti iscritti all’Albo la possibilità di svolgere, contemporaneamente alla propria, la diversa attività di promotore finanziario.

In base alla normativa oggi vigente, il soggetto che in passato veniva identificato con l’espressione “promotore finanziario” viene oggi denominato, ex art. 1, co. 5-septies. del TUF “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”.

La ragione di tale incompatibilità si fonda sulla necessaria indipendenza che deve caratterizzare l’attività del dottore commercialista. Infatti, secondo quanto riportato nelle Note Interpretative su “La disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.lgs. 28/06/2005, n. 139” pubblicate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (d’ora innanzi “Consiglio Nazionale”) in data, 1 marzo 2012, gli impedimenti previsti dalla legge rispetto allo svolgimento di un’attività diversa da quella propria del dottore commercialista iscritto all’ Albo, “trova[no] fondamento nella esigenza di tutelare l’indipendenza, l’onorabilità e l’imparzialità del professionista e garantire che questi agisca, nello svolgimento dell’attività professionale, nel rispetto degli interessi pubblici. […] In altri termini, l’espressa previsione di casi di incompatibilità con l’esercizio della professione trova giustificazione nella necessità di assicurare, in relazione ad interessi di ordine generale, la piena autonomia ed efficienza della professione”.

Ciò trova ulteriore conferma in base a quanto previsto dal Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile (“Codice Deontologico”), in cui all’art. 9, co. 1, si specifica che “Il professionista deve agire nel rispetto delle norme sull’indipendenza, imparzialità e sulle incompatibilità previste in relazione alla natura dell’incarico affidatogli e non deve operare in situazioni di conflitto di interesse”, mentre ai commi 5 e 6 precisa ulteriormente che “in ogni caso, il professionista non deve mai porsi in una situazione che possa diminuire il suo libero arbitrio o essere di ostacolo all’adempimento dei suoi doveri, così come deve evitare qualsiasi situazione in cui egli si trovi in conflitto di interessi.

Il professionista eviterà parimenti che dalle circostanze un terzo possa presumere la mancanza di indipendenza; a tal fine, il professionista dovrà essere libero da qualsiasi legame di ordine personale, professionale o economico che possa essere interpretato come suscettibile di influenzare la sua integrità o la sua obiettività”.

Regolamento intermediari

Infine, nel recente Pronto Ordine n. 36 del 20 febbraio 2017, il Consiglio Nazionale ha confermato in modo assoluto l’incompatibilità tra l’esercizio dell’attività di dottore commercialista e, contemporaneamente, di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede; ciò anche nel caso in cui un soggetto sia iscritto all’Albo OCF nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, ma non abbia alcun mandato da parte di alcun intermediario, risultando, dunque, de facto inattivo.

Dunque, alla luce di quanto illustrato è evidente che l’indipendenza, che deve connotare lo svolgimento dell’attività di dottore commercialista, impedisce a quest’ultimo di iscriversi all’ Albo OCF quale consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede e di essere di conseguenza legato ad un intermediario e svolgere per suo conto l’offerta fuori sede di servizi di investimento e, in particolare, per quanto di nostro interesse, del servizio di consulenza in materia di investimenti così come definita all’art. 1, co. 5-septies del TUF.

L’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede non è compatibile con il rispetto del requisito di indipendenza ed assenza di conflitti di interesse richiesto ad un dottore commercialista, dato che in base alla definizione rinvenibile all’ art. 1, co. 5-septies del TUF, il suddetto consulente è identificabile come colui che “esercita professionalmente l’offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario”.

Ciò significa che il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è necessariamente legato in qualche modo ad un intermediario e non è indipendente nel momento in cui svolge la propria attività; egli infatti, ad esempio, nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, sarà naturalmente propenso ad offrire i prodotti finanziari dell’intermediario per conto del quale opera.

Ciò precisato, appare invece ammissibile che un dottore commercialista, senza compromettere la propria libertà e indipendenza nel servire la propria clientela, possa iscriversi, una volta che sarà efficace, all’ Albo OCF nella sezione riservata ai consulenti finanziari autonomi.

I consulenti finanziari autonomi, la cui attività è disciplinata dagli artt. 18-bis, 30-bis e 31 del TUF, dal Decreto Ministeriale n. 206 del 24 dicembre 2008 e dagli artt. da 161 a 179 del Regolamento Intermediari Consob 15 febbraio 2018, n. 20307 (“Regolamento Intermediari”), al contrario di quanto previsto per i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, non sono legati ad alcun intermediario, ma devono svolgere la loro attività nel rispetto dei principi di indipendenza ed autonomia, guardando solo ed esclusivamente alla realizzazione del migliore interesse del cliente.

L’indipendenza e autonomia che deve connotare l’attività dei consulenti finanziari autonomi discende dalle norme che ne disciplinano l’attività.

Il Regolamento Intermediari, all’art. 162, co. 1, impone loro di agire “in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti” e richiede che nella loro attività valutino “una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che devono essere sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti in modo tale da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti”.

Non solo, sempre all’art. 162, co. 1, lett. d), del Regolamento Intermediari si prevede che i consulenti finanziari autonomi “non possono accettare onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione della prestazione del servizio di ricerca in materia di investimenti da parte di terzi qualora sia ricevuta in cambio di pagamenti diretti da parte del consulente finanziario autonomo […] sulla base delle proprie risorse”.

Infine, il Decreto Ministeriale n. 206 del 24 dicembre 2008, precisa che “1. Non possono essere iscritti all’Albo i soggetti che intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale o professionale o di altra natura, compresa quella familiare, con emittenti e intermediari, con società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l’azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società, o con amministratori o dirigenti di tali società, se tali rapporti possono condizionare l’indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.

(…)

3. Per la prestazione di consulenza in materia di investimenti gli iscritti all’Albo non possono percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente al quale è reso il servizio”

È chiaro quindi che il consulente finanziario autonomo, diversamente da quanto accade nel caso del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, non svolge una funzione di intermediazione per conto di un intermediario abilitato e non assiste il cliente nella sottoscrizione di contratti o moduli di investimento per conto di un intermediario abilitato.

Egli, infatti, presta al cliente una consulenza in materia di investimenti avente ad oggetto strumenti finanziari che quest’ultimo dovrebbe acquistare/sottoscrivere.

Pertanto, come illustrato, da un lato il consulente finanziario autonomo non svolge attività di intermediazione, bensì esclusivamente di consulenza, dall’altro non percepisce alcun emolumento, provvigione o incentivo da parte di soggetti terzi, diversi dal cliente.

Infine, proprio l’esigenza di garantire appieno l’indipendenza dei consulenti finanziari autonomi ha spinto il legislatore ed il regolatore a prevedere, per l’esercizio di tale attività, delle situazioni di incompatibilità. Così, secondo quanto previsto dall’art. 163 del Regolamento Intermediari, l’attività di consulente finanziario autonomo è incompatibile:

  1. con l’esercizio dell’attività di agente di cambio;
  2. con l’esercizio delle attività di intermediazione assicurativa di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 7 dicembre 2005, n. 209;
  3. con l’esercizio delle attività di agente in attività finanziaria di cui all’articolo 128-quater del TUB;
  4. con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento”.

La compatibilità tra l’attività di dottore commercialista e quella di consulente finanziario autonomo appare dunque possibile alla luce di quanto sopra illustrato. La bontà di questa tesi trova ulteriore fondamento e conferma in base a quanto riportato nel sito internet dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (“ODCEC”) di Roma, dalla Commissione Albo, nei chiarimenti in materia di incompatibilità, laddove si precisa che “L’incompatibilità dell’Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con l’attività di Promotore Finanziario è sancita espressamente dall’art. 4, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 139/2005. La consulenza finanziaria può rientrare tra le attività del professionista solo se intesa in senso stretto e se quindi non si esplica in un’attività di intermediazione e non è retribuita con provvigioni”.

Vi sono poi altri elementi che conferiscono ulteriore e fondata validità alla tesi della compatibilità tra l’attività di dottore commercialista iscritto all’ Albo e la contemporanea iscrizione all’ Albo OCF quale consulente finanziario autonomo.

In primo luogo è opportuno ricordare una sentenza del T.A.R. del Lazio, la n. 31825 del 27 agosto 2010, in cui si respingeva il ricorso proposto dal Consiglio Nazionale volto ad annullare il D.M. n. 206 del 24 dicembre 2008, che introduceva requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l’iscrizione all’Albo OCF, nella parte in cui non prevedeva l’inserimento dei dottori commercialisti entro le categorie di soggetti esclusi dalla necessità del superamento di una prova valutativa ai fini dell’iscrizione nel medesimo Albo OCF.

In tale sede il T.A.R. affermava che “la scelta dell’Amministrazione di limitare alle sole categorie sopra citate il beneficio dell’esonero dalla prova valutativa, appartiene al non irragionevole apprezzamento di merito consentito nella sede regolamentare, di modo che non appare sussistente nella specie alcuna illegittima disparità di trattamento dei commercialisti iscritti all’albo rispetto ai soggetti beneficiari dell’esonero in questione, trattandosi di categorie professionali comunque diverse ed essendo non palesemente irragionevole la valorizzazione, per i soli soggetti di cui al comma 3 dell’art. 2 del DM in questione, della prova e dimostrazione di una professionalità concreta tale da rendere inutile lo svolgimento della prova valutativa”.

Pertanto, stando alle parole del T.A.R., non appare sussistere alcuna preclusione per i dottori commercialisti che intendano iscriversi all’ Albo OCF nella sezione dei consulenti finanziari autonomi: essi possono farlo, ma non sono esonerati dal dover sostenere la prova valutativa a tal fine prevista.

In secondo luogo, altro indice del fatto che sia possibile, per un dottore commercialista, iscriversi all’ Albo OCF quale consulente finanziario autonomo, è riscontrabile nel recentissimo tentativo di inserire nella Legge di Bilancio 2018 (I. 27 dicembre 2017, n. 205) un emendamento (proposta di modifica al n. 12.0.1 al d.d.l. n. 2960), poi bocciato in Commissione Bilancio, che consentisse ai dottori commercialisti di iscriversi all’ Albo OCF, quali consulenti finanziari autonomi, previo superamento di una prova valutativa semplificata.

Anche in questo caso la possibilità che un dottore commercialista si possa iscrivere all’ Albo OCF, sezione consulenti finanziari autonomi, viene evidentemente data per scontata.

Dunque, appare evidente come l’attività di consulente finanziario autonomo, per il suo carattere di forte indipendenza e assenza di conflitti di interesse, sia compatibile con l’esercizio dell’attività di dottore commercialista, soggetto il quale, attraverso l’iscrizione all’ Albo OCF, nella sezione riservata ai consulenti finanziari autonomi, potrebbe accostare alla propria principale attività quella di consulente finanziario autonomo, al fine di servire al meglio ed in modo sicuramente più completo e approfondito gli interessi e le esigenze della propria clientela.

Della compatibilità dell’esercizio della professione di dottore commercialista con la prestazione di determinati servizi aggiuntivi di formazione e assistenza in materia finanziaria

Si passi ora a considerare la possibilità per un dottore commercialista di attrezzarsi al fine dello svolgimento nei confronti della propria clientela delle attività accessorie di formazione ed assistenza di seguito riportate:

  1. formazione relativa alla comprensione dell’importanza e degli scopi e alla struttura del questionario di adeguatezza MIFID predisposto da Banche e/o Intermediari;
  2. formazione relativa alla corretta comprensione dei principali servizi finanziari, e degli strumenti e prodotti di investimento non complessi;
  3. formazione relativa alla corretta comprensione della differenza tra investimenti e prestiti, del corretto approccio e comportamento da tenere nei due casi;
  4. formazione relativa alle corrette aspettative di rendimento della liquidità, dei prestiti di breve, medio e lungo termine e degli investimenti;
  5. formazione relativa alla comprensione dell’importanza di disporre di un business plan (un metodo operativo) in caso di investimento;
  6. formazione sui criteri di confronto degli strumenti del risparmio gestito;
  7. assistenza nell’analisi del questionario di adeguatezza MIFID compilato presso le banche o altri intermediari, e valutazione del profilo assegnato;
  8. assistenza nella compilazione di un questionario di autovalutazione per la verifica dell’effettivo livello di conoscenza dei servizi finanziari, degli strumenti/prodotti di investimento, e dell’effettiva esperienza di investitore (o prestatore);
  9. assistenza nel confronto degli strumenti/prodotti di investimento utilizzati con strumenti/prodotti analoghi della stessa categoria (in particolare dei prodotti del risparmio gestito);
  10. assistenza nell’esame della contrattualistica relativa ad investimenti in corso o da effettuare, analisi della coerenza con il profilo assegnato dall’intermediario, attraverso il questionario, e con le proprie reali aspettative;
  11. assistenza nell’analisi e il confronto delle condizioni economiche applicate dalle banche e intermediari sui diversi servizi offerti;
  12. assistenza nell’esame periodico della reportistica ufficiale e aggiuntiva ricevuta da banche, intermediari, e consulenti (estratti conto, report, ecc.);
  13. assistenza nella predisposizione di eventuale reportistica aggiuntiva (con i dati forniti dal cliente) per una più chiara visione del quadro d’insieme e una maggior comprensione della reale situazione complessiva.

Ad un primo esame delle citate attività si nota come l’esercizio delle stesse non sia sottoposto ad alcun tipo di riserva e non sembrano minare il requisito di indipendenza proprio della professione del dottore commercialista. Tali attività constano nell’erogazione di servizi di formazione ed assistenza che, non essendo soggette per legge ad alcuna riserva di attività, possono liberamente essere forniti anche da soggetti non iscritti ad alcun albo professionale.

Infatti, attraverso l’erogazione di tali servizi di formazione e assistenza un dottore commercialista potrebbe semplicemente offrire ai propri clienti un’utile assistenza volta al miglioramento della loro cultura finanziaria ed una maggiore comprensione degli strumenti finanziari in generale e di quegli strumenti utilizzati dagli intermediari ai fini della profilatura dei clienti medesimi, in primis il questionario.

Deve dunque ritenersi che la prestazione dei servizi sopra elencati non consiste nello svolgimento di un’attività riservata e non comporta pertanto lo svolgimento di alcuna attività di intermediazione o di consulenza in materia di investimenti avente ad oggetto l’acquisto o la vendita di precisi e determinati strumenti finanziari, ma, al contrario, consiste in una mera e generica attività di formazione di una basilare conoscenza e cultura finanziaria del cliente e nella assistenza volta alla sua migliore e più profonda comprensione delle sue esigenze ed obiettivi di investimento e della natura e dei possibili rischi di determinate scelte di investimento.

Tuttavia, deve evidenziarsi che talune attività (ad esempio, l’assistenza nel confronto degli strumenti o prodotti finanziari; l’analisi del questionario di adeguatezza MIFID; il confronto delle condizioni economiche applicate dalle banche e intermediari sui diversi servizi offerti; l’assistenza nell’esame della contrattualistica relativa ad investimenti in corso o da effettuare) hanno spesso una componente finanziaria o bancaria piuttosto rilevante e quindi, in tali casi, il dottore commercialista dovrà avere particolare cura al fine di non spingersi fino alla prestazione di servizi che possono confliggere e sovrapporsi ad attività la cui prestazione professionale nei confronti del pubblico è invece soggetta a riserva.

Va da sé che nell’ipotesi in cui il dottore commercialista entri nel merito delle singole operazioni finanziarie, consigliando l’investimento o il disinvestimento di specifici strumenti finanziari al cliente, presta il servizio di consulenza in materia di investimenti, servizio riservato agli intermediari abilitati.

Un’ulteriore attività regolata in questo caso dal d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“TUB”), che potrebbe trovare elementi di contatto con i tipici servizi prestati dal dottore commercialista è la mediazione creditizia, la cui prestazione professionale nei confronti del pubblico è riservata a soggetti iscritti in un apposito elenco.

Ai sensi del comma 1 dell’art. 128-sexies del TUB, infatti “è mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma”.

Ebbene nell’ipotesi in cui il dottore commercialista consigli ai propri clienti di rivolgersi ad un determinato intermediario bancario per l’erogazione di un finanziamento, tale attività, se svolta in modo professionale, potrebbe essere riqualificata come mediazione creditizia.

Alla luce di quanto esposto è possibile trarre le seguenti conclusioni.

  1. L’attività di consulente finanziario autonomo risulta essere compatibile con l’attività di dottore commercialista in quanto entrambe sono connotate dal requisito dell’indipendenza e dall’assenza di conflitti di interesse al fine del perseguimento del migliore interesse del cliente.
  2. L’attività di dottore commercialista risulta essere compatibile con la prestazione dei servizi di formazione ed assistenza descritti, essendo tali servizi non soggetti ad alcuna riserva di attività.

In ogni caso tali attività dovranno essere prestate con le dovute cautele ed i necessari accorgimenti volti ad evitare la prestazione di attività riservate.

Associazione Nazionale Professionisti esperti nella gestione dell'approccio e del comportamento degli investitori

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